Presso ogni procura della Repubblica esiste un ufficio del casellario giudiziale, il quale conserva tutti i dati riguardanti i tutti i provvedimenti amministrativi e giudiziari relativi a determinati soggetti e previsti dall’art. 3 del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313. Recandosi presso l’ufficio del casellario giudiziale è possibile ottenere i seguenti certificati: certificato generale: comprende tutte le pene del giudice, inoppugnabili, in materia penale, civile ed amministrativa; il certificato penale che include le pene di condanna definitiva e il certificato civile che contiene le pene relative alle capacità di intendere e di volere della persona. Tra queste interdizione legale e giudiziale, interdizione e amministrazione di sostegno; acclude per di più i provvedimenti congiunti ai tracolli e quelli relativi alla privazione o alla abrogazione della cittadinanza. Questi certificati possono essere richiesti, per l’esercitazione delle loro funzioni, dalle pubbliche amministrazioni e da gestori di pubblici servizi e dall’autorità giudiziaria penale oltre che da persone interessate. Coloro che vogliono richiedere tali certificati devono presentare una richiesta da esibire insieme ad un documento valido di riconoscimento. Se si è impossibilitati a presentarsi per la richiesta di tali documenti, allora si può compilare un apposito modulo per delegare una terza persona, allegando ad esso la fotocopia del proprio documento di identità. Minorenni ed interdetti devono necessariamente essere accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci e che presenti un decreto di nomina. La richiesta di documenti presso il casellario giudiziale può avvenire anche per posta per i detenuti o coloro che si trovano in comunità di recupero. I certificati hanno un costo che può variare a seconda della loro tipologia e hanno validità di sei mesi dalla data di consegna. In certi casi straordinari tale rilascio è gratuito; ad esempio quando è richiesto per assistenza e previdenza obbligatoria (art. 10 L. 533/73), per adozione o affidamento di minorenni (art. 82 L.184/83) e per la ammenda ad un errore giudiziario (art. 176 disp. att. c.p.p.). In seguito all’ 15, comma 1, della legge 183/2011, dal 1°gennaio 2012, il certificato assegnato all’interessato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai funzionari di pubblici servizi.